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Approvata la legge sull' EQUO COMPENSO GARANTITO
Equo compenso verso tutti i professionisti
La nuova legge verrà applicata a tutti i professionisti, sia a quelli Ordinistici che a quelli non regolamentati di cui alla L. 4/2013.
I professionisti iscritti ad un Ordine, potranno ottenere un compenso equo prendendo come riferimento i parametri riferiti alla categoria di appartenenza e riportati per la maggioranza dei casi nel DM 140/2012, decreto che tratta gli importi utilizzati nei tribunali in caso di contenzioso sulle parcelle; le professioni non regolamentate dovranno attendere che i riferimenti dei compensi vengano diramati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE).
I parametri da rivedere e le convenzioni Ordinistiche e dei Collegi professionali
In merito ai parametri riguardanti le singole categorie professionali, solo gli avvocati potranno contare sulle tariffe forensi aggiornate ed in vigore da ottobre scorso (DM 147/2022), per le altre categorie i parametri di riferimento sono molto datati ed alcuni risalgono anche a dieci anni fa (DM 140/2012). Dopo l’approvazione della legge dovrà partire l’aggiornamento dei parametri, affidato agli Ordini e ai ministeri vigilanti. La revisione poi sarà biennale. In deroga ai parametri, ed in base all’articolo 6 della legge appena approvata, le imprese potranno adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali che si presumono equi fino a prova contraria.
I soggetti che dovranno garantire l’equo compenso
La retribuzione minima dovrà essere garantita alle prestazioni d’opera intellettuale regolate da convenzioni, svolte anche in forma associata o societaria ed effettuate in favore di banche, assicurazioni, imprese, Pubbliche amministrazioni e grandi imprese, quest’ultime intese quelle con più di 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a dieci milioni di euro.
Le sanzioni
Gli Ordini potranno sanzionare l’iscritto che accetta prestazioni al di sotto delle soglie dei parametri, infatti la legge sull’equo compenso indica le clausole per effetto delle quali scatta la nullità dei contratti tra professionista e ufficio, si noti tuttavia, che saranno sanzionate con la nullità le sole clausole e non l’intero contratto.
Osservatorio sull’Equo compenso
La legge sull’equo compenso prevede, all’articolo 10, l’istituzione presso il ministero della Giustizia di un Osservatorio sull’equo compenso che avrà il compito di vigilare sull’applicazione e sul rispetto delle regole appena approvate.
Lo Studio RAFFAELLI del nostro Consulente Fiscale, rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario:
https://www.ordinepsicologitoscana.it/come-fare-per/Consulente-fiscale-per-gli-iscritti.php
La nuova legge verrà applicata a tutti i professionisti, sia a quelli Ordinistici che a quelli non regolamentati di cui alla L. 4/2013.
I professionisti iscritti ad un Ordine, potranno ottenere un compenso equo prendendo come riferimento i parametri riferiti alla categoria di appartenenza e riportati per la maggioranza dei casi nel DM 140/2012, decreto che tratta gli importi utilizzati nei tribunali in caso di contenzioso sulle parcelle; le professioni non regolamentate dovranno attendere che i riferimenti dei compensi vengano diramati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE).
I parametri da rivedere e le convenzioni Ordinistiche e dei Collegi professionali
In merito ai parametri riguardanti le singole categorie professionali, solo gli avvocati potranno contare sulle tariffe forensi aggiornate ed in vigore da ottobre scorso (DM 147/2022), per le altre categorie i parametri di riferimento sono molto datati ed alcuni risalgono anche a dieci anni fa (DM 140/2012). Dopo l’approvazione della legge dovrà partire l’aggiornamento dei parametri, affidato agli Ordini e ai ministeri vigilanti. La revisione poi sarà biennale. In deroga ai parametri, ed in base all’articolo 6 della legge appena approvata, le imprese potranno adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali che si presumono equi fino a prova contraria.
I soggetti che dovranno garantire l’equo compenso
La retribuzione minima dovrà essere garantita alle prestazioni d’opera intellettuale regolate da convenzioni, svolte anche in forma associata o societaria ed effettuate in favore di banche, assicurazioni, imprese, Pubbliche amministrazioni e grandi imprese, quest’ultime intese quelle con più di 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a dieci milioni di euro.
Le sanzioni
Gli Ordini potranno sanzionare l’iscritto che accetta prestazioni al di sotto delle soglie dei parametri, infatti la legge sull’equo compenso indica le clausole per effetto delle quali scatta la nullità dei contratti tra professionista e ufficio, si noti tuttavia, che saranno sanzionate con la nullità le sole clausole e non l’intero contratto.
Osservatorio sull’Equo compenso
La legge sull’equo compenso prevede, all’articolo 10, l’istituzione presso il ministero della Giustizia di un Osservatorio sull’equo compenso che avrà il compito di vigilare sull’applicazione e sul rispetto delle regole appena approvate.
Lo Studio RAFFAELLI del nostro Consulente Fiscale, rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario:
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