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COMUNICAZIONI DATI SISTEMA TESSERA SANITARIA- COME SANARE LA PROPRIA POSIZIONE
INVIO TARDIVO/OMESSO DEI DATI ALL'STS
SANABILE CON LA DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2023
L'omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema Tessera sanitaria di cui all’articolo 3, comma 5 bis del Dlgs 175/2014, rientra tra le irregolarità sanabili con la definizione delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 (art. 1, co. 166 e ss L.197/2022), ciò come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 27 gennaio 2023, n. 2, paragrafo 1.
Per quanto sopra, è possibile sanare la propria posizione con il versamento di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui sono riferite le violazioni, pagamento da effettuarsi in due rate di pari importo, la prima fissata originariamente entro il 31 marzo 2023 e poi prorogata al 31 ottobre 2023 (art. 17 del decreto Bollette approvato in Consiglio dei Ministri il 28 marzo) e la seconda fissata entro il 31 marzo 2024.
Pertanto:
- il soggetto che abbia ritardato la comunicazione dei dati al STS, potrà rimediare, entro il 31 ottobre 2023, mediante F24 versando l’importo di euro 200,00 (- Sezione Erario- cod. trib TF44 – Sezione anno di riferimento - indicando l’anno di riferimento della violazione);
- il soggetto che abbia omesso la comunicazione dei dati al STS, potrà rimediare, entro il 31 ottobre 2023 mediante F24 versando l’importo di euro 200,00 (- Sezione Erario- cod. trib TF44 – Sezione anno di riferimento - indicando l’anno di riferimento della violazione) e re-inviando, la comunicazione dei dati all’STS, si noti che qualora non sia più possibile inviare i dati al STS per mancata accettazione da parte del “sistema”, è consigliabile notiziare l’Agenzia delle Entrate circa la volontà di regolarizzare con istanza in carta libera da inviare entro il 31 marzo 2024, dimostrando le ragioni per cui la regolarizzazione.
SANABILE CON LA DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2023
L'omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema Tessera sanitaria di cui all’articolo 3, comma 5 bis del Dlgs 175/2014, rientra tra le irregolarità sanabili con la definizione delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 (art. 1, co. 166 e ss L.197/2022), ciò come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 27 gennaio 2023, n. 2, paragrafo 1.
Per quanto sopra, è possibile sanare la propria posizione con il versamento di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui sono riferite le violazioni, pagamento da effettuarsi in due rate di pari importo, la prima fissata originariamente entro il 31 marzo 2023 e poi prorogata al 31 ottobre 2023 (art. 17 del decreto Bollette approvato in Consiglio dei Ministri il 28 marzo) e la seconda fissata entro il 31 marzo 2024.
Pertanto:
- il soggetto che abbia ritardato la comunicazione dei dati al STS, potrà rimediare, entro il 31 ottobre 2023, mediante F24 versando l’importo di euro 200,00 (- Sezione Erario- cod. trib TF44 – Sezione anno di riferimento - indicando l’anno di riferimento della violazione);
- il soggetto che abbia omesso la comunicazione dei dati al STS, potrà rimediare, entro il 31 ottobre 2023 mediante F24 versando l’importo di euro 200,00 (- Sezione Erario- cod. trib TF44 – Sezione anno di riferimento - indicando l’anno di riferimento della violazione) e re-inviando, la comunicazione dei dati all’STS, si noti che qualora non sia più possibile inviare i dati al STS per mancata accettazione da parte del “sistema”, è consigliabile notiziare l’Agenzia delle Entrate circa la volontà di regolarizzare con istanza in carta libera da inviare entro il 31 marzo 2024, dimostrando le ragioni per cui la regolarizzazione.
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