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Deducibilita' delle spese per scuole di specializzazione
Deducibilità spese scuole di specializzazione
Nel caso in cui un professionista psicologo (quindi con partita iva) si iscriva ad una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica per l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta disciplinata dalla L. 18/2/89 n. 56, la legge lascia la possibilità di considerare le spese in oggetto secondo due interpretazioni:
Nell’interpretazione N. 2 è possibile ricondurre in contabilità tutti i costi accessori alla frequenza della scuola di specializzazione fino all’esaurimento del plafond di euro 10.000, da notare che per la verifica del limite complessivo di € 10.000 devono concorrere anche le spese relative alla trasferta, sia per lespese di vitto e alloggio, quanto per quelle di viaggio.
Studio Raffaelli Firenze Commercialista Gianni Raffaelli 055419234
Nel caso in cui un professionista psicologo (quindi con partita iva) si iscriva ad una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica per l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta disciplinata dalla L. 18/2/89 n. 56, la legge lascia la possibilità di considerare le spese in oggetto secondo due interpretazioni:
- spese per istruzione e quindi da indicare in nel modello redditi al rigo RP 13. In tal caso al contribuente è data possibilità di recuperare dalle imposte il 19 % dell’onere sostenuto, nei limiti del costo di tasse e contributi previsti per un corso universitario presso un’università pubblica. Art 15 D.P.R. 917/86 “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei seguenti oneri sostenuti da contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: […] e) le spese di frequenza di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali […]”.
- considerare tali spese come spese inerenti la professione. In tal caso il costo deve essere inserito in contabilità e sarà interamente deducibile entro il limite annuo di 10.000 euro. In questa fattispecie sono da comprendersi oltre al costo di iscrizione alla scuola, le spese di viaggio, vitto e alloggio, sempre che siano opportunamente documentate e effettivamente sostenute. L’articolo 9, comma 1, della L. 81/2017 ha sostituito l’ultimo periodo dell’articolo 54, comma 5, del Tuir: “[…] Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà […]”.
Nell’interpretazione N. 2 è possibile ricondurre in contabilità tutti i costi accessori alla frequenza della scuola di specializzazione fino all’esaurimento del plafond di euro 10.000, da notare che per la verifica del limite complessivo di € 10.000 devono concorrere anche le spese relative alla trasferta, sia per lespese di vitto e alloggio, quanto per quelle di viaggio.
Studio Raffaelli Firenze Commercialista Gianni Raffaelli 055419234
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