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ECM: Riduzione pari a 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2023/2025 ai residenti nei territori delle province di Firenze, Pistoia e Prato, Pisa e Livorno.
DELIBERA N.1/2024 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
Delibera n.1
Viene dato mandato al COGEAPS di procedere con l'applicazione, per il triennio 2023/2025, di una riduzione pari a 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale ai professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 residenti nei territori delle province di Firenze, Pistoia e Prato, Pisa e Livorno.
Per professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, non residenti nei territori delle province di cui al comma 1, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori sopra richiamati, durante il periodo dell'emergenza, è riconosciuta una riduzione pari massimo ad un terzo dell'obbligo formativo individuale (triennio 2023/2025). La riduzione è computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell'emergenza e, comunque, nel limite massimo di un terzo dell'obbligo formativo triennale individuale. La riduzione così calcolata è arrotondata al numero intero più vicino e in caso di equidistanza è an-otondata per eccesso.
Viene dato mandato al COGEAPS di procedere con l'applicazione, per il triennio 2023/2025, di una riduzione pari a 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale ai professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 residenti nei territori delle province di Firenze, Pistoia e Prato, Pisa e Livorno.
Per professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, non residenti nei territori delle province di cui al comma 1, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori sopra richiamati, durante il periodo dell'emergenza, è riconosciuta una riduzione pari massimo ad un terzo dell'obbligo formativo individuale (triennio 2023/2025). La riduzione è computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell'emergenza e, comunque, nel limite massimo di un terzo dell'obbligo formativo triennale individuale. La riduzione così calcolata è arrotondata al numero intero più vicino e in caso di equidistanza è an-otondata per eccesso.
- Per il riconoscimento della riduzione di cui al comma 2, i professionisti sanitari dovranno, all'interno dell'apposita sezione del portale Co.A.P.S., entro il 31 dicembre 2025, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alla vigente normativa
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