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ECM: Esoneri ed esenzioni
È esonerato dall'obbligo dell'ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).

Si comunica che la frequenza di corsi di formazione post base propri della categoria di appartenenza aventi carattere certificativo come Master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno dà diritto all'esonero dall’intero obbligo formativo individuale annuale ECM per la durata legale del corso. La frequenza di corsi universitari diversi dà diritto all’esonero di 4 crediti per mese per il periodo di svolgimento del corso.
Nel caso in cui un master eroghi 60 CFU/anno e ricada a cavallo tra 2 anni, ai fini dell'esonero verrà valorizzato l'anno di maggior impegno (frequenza).

Casi di esonero:
- Master universitari di primo livello che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni 
- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni 
- Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli 
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127 
- Corso micologi durata annuale 
- Laurea specialistica, diploma di specializzazione 
- Dottorato di ricerca 
- Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 
- Laurea Triennale 
- Corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell¿esercizio dell¿agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti 
- Altri corsi universitari da almeno 60 cfu/anno 
- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/9
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell'Abruzzo 
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell'Emilia 
- Corso micologi durata biennale
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto 2016-17 
- Frequenza corsi universitari diversi: diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese
- Militari in missione all'estero 

Sia gli esoneri che le esenzioni devono essere inseriti autonomamente dal professionista nella piattaforma Co.Ge.A.P.S. al quale si può accedere tramite SPID al link: https://application.cogeaps.it/login/
entrando nella'area riservata del COGEAPS si sceglierà nel menù principale "esoneri ed esenzioni".

Solo in caso di impossibilità ad accedere alla propria area riservata del COGEAPS si potrà comunicare l'esonero al COGEAPS (non all'Ordine) inviando l’autocertificazione corredata da un documento di identità via mail all’indirizzo mail dedicato: ecm@cogeaps.it

Non è possibile fare un unico inserimento nel portale, con data inizio e data fine corso (se il periodo è superiore ad un anno), ma bisogna inserire una richiesta per ogni singolo anno di frequenza.
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Sono esenti dall’obbligo ECM i soggetti che rientrano in queste casistiche:

- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza 
- Congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni 
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni 
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni 
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni 
- Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni 
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza 
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni 
- Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale: art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni) 
- Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza 
- Pensionamento 
- Richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana 
- Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero 
- Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992) 




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