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ECM: La nuova autoformazione ECM dal 2022
Nella seduta del 24 marzo u.s. la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha preso atto delle tipologie di autoformazione proposte dal CNOP (par. 3.5. del Manuale del Professionista sanitario) sotto elencate.
Il Co.Ge.A.P.S. è stato contattato affinché acquisisca le fattispecie individuate dal CNOP e attivi quanto prima la funzionalità informatica sul portale.
Le nuove attività riconosciute per l’Autoformazione ECM per le quali si può richiedere il riconoscimento di crediti sono:
Quanti ECM vengono riconosciuti? 1 ECM ogni ora di impegno dichiarato dal professionista
Il limite massimo dell’autoformazione è del 20% dell’obbligo triennale personale. Quindi se l’obbligo formativo individuale è pari a 120, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 24 crediti ECM.
Dove inviare la documentazione? Sul portale Cogeaps nella propria area riservata è presente la sezione autoformazione che permetterà di inserire le proprie autodichiarazioni .
CNOP info
Il Co.Ge.A.P.S. è stato contattato affinché acquisisca le fattispecie individuate dal CNOP e attivi quanto prima la funzionalità informatica sul portale.
Le nuove attività riconosciute per l’Autoformazione ECM per le quali si può richiedere il riconoscimento di crediti sono:
- Partecipazione a seminari, webinar e corsi non organizzati da provider ECM su tematiche inerenti la professione psicologica.
- Partecipazione a sedute di intervisione e supervisione inter e intradisciplinari, individuali e/o di gruppo, non riconducibili a forme di supervisione già rientranti nella formazione sul campo (accreditate attraverso provider).
- Partecipazione a sessioni di pratica individuale e di gruppo su tecniche validate (es. Esercizi di bioenergetica, pratiche di mindfulness, training autogeno, etc.).
- Analisi personale/psicoterapia individuale e di gruppo
- Attività di Dottorato, Docenza in Master, Specializzazione e Corsi di Perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n.509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni Docenza in corsi non accreditati ECM e seminari/Webinar su tematiche inerenti la professione psicologica
- Tutoring svolto in attività auto-organizzata da professionisti psicologi/psicoterapeuti e non riconducibile a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate ECM)
- Intervento al numero verde istituito dal Ministero della Salute a supporto della popolazione durante la pandemia Covid
- Studio individuale di materiali durevoli, manuali, letture scientifiche, monografie su tematiche inerenti la professione psicologica
Quanti ECM vengono riconosciuti? 1 ECM ogni ora di impegno dichiarato dal professionista
Il limite massimo dell’autoformazione è del 20% dell’obbligo triennale personale. Quindi se l’obbligo formativo individuale è pari a 120, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 24 crediti ECM.
Dove inviare la documentazione? Sul portale Cogeaps nella propria area riservata è presente la sezione autoformazione che permetterà di inserire le proprie autodichiarazioni .
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