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ECM: Obbligo della formazione continua per i professionisti - Normativa
Tutti i professionisti psicologi sono tenuti all’obbligo della formazione e aggiornamento continuo.
La Formazione continua è obbligatoria per tutti gli operatori sanitari a prescindere dalla fattispecie che il lavoro sia svolto in strutture private o pubbliche e a prescindere dal settore di attività.
L’obbligo di acquisire i crediti formativi ECM è relativo ai professionisti iscritti ad un Ordine, esercitanti professioni sanitarie; tale obbligo è stato definito negli accordi Stato-Regioni del 2007, 2009 e 2012.
Il programma nazionale di ECM riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.
L’obbligo di seguire percorsi ECM non sorge in funzione del regime professionale (dipendente o libero professionista), bensì in virtù dello status di professionista sanitario.
Dato che in base alla normativa vigente lo psicologo è inquadrato fra le professioni sanitarie (cfr. elenco delle professioni sanitarie riportato su sito del Ministero della Salute) e svolge attività riconducibili alla tutela della salute, deve adempiere agli obblighi ECM al pari degli altri professionisti sanitari, a prescindere dal regime professionale in cui opera.
“Decorrenza dell’obbligo formativo” (Accordo Stato Regioni 2017)
1. L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di conseguimento del titolo abilitante necessario per l’esercizio dell’attività sanitaria.
2. Dalla data di cui al precedente comma, il professionista sanitario deve maturare esclusivamente i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.
3. Nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario sono individuati i crediti per i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria successivamente ad un periodo di mancato esercizio della stessa.
L’obbligo di formazione e aggiornamento continuo è previsto anche dall’art. 5 del Codice deontologico degli Psicologi italiani che recita:
Articolo 5 Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Tutti i professionisti psicologi sono tenuti all’obbligo della formazione e aggiornamento continuo.
La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale.
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SITO del Ministero della Salute
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