NoMessaggio
X
NoMessaggio
X
ECM: Procedura per avere la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2023/2025 ai residenti nei territori delle province toscane alluvionate 2023.
Vista la DELIBERA N.1/2024 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA che prevede la riduzione pari a 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2023/2025 ai residenti nei territori delle province di Firenze, Pistoia e Prato, Pisa e Livorno si informa che l’aggiornamento del portale  Cogeaps avverrà presumibilmente entro la fine del mese di luglo 2024, al massimo all'inizio del mese di agosto.

La sezione degli esoneri e delle esenzioni verrà implementata e denominata ‘esoneri, esenzioni e riduzioni’ e i professionisti interessati potranno verificare la voce riguardante gli eventi alluvionali, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

La pagina riporterà due caselle che consentiranno agli iscritti di indicare la propria situazione:

- professionisti residenti nei territori dei comuni indicati nell’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61
- professionisti sanitari non residenti nei territori dei comuni indicati nell’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori sopra richiamati, durante il periodo dell’emergenza, è riconosciuta una riduzione pari massimo ad un terzo dell’obbligo formativo individuale (triennio 2023/2025).

Nel caso del residenti, il professionista seleziona il relativo riquadro e, una volta sottoscritta l’autocertificazione digitale, il sistema applicherà in automatico la riduzione pari a 1/3 dell’obbligo individuale del triennio corrente.

Nel caso dei non residenti, il professionista seleziona il relativo riquadro e indicherà il numero di giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell'emergenza. Anche in questo caso, il professionista sottoscriverà un’autocertificazione digitale. La riduzione sarà computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell'emergenza e, comunque, nel limite massimo di un terzo dell’obbligo formativo triennale individuale. La riduzione così calcolata è arrotondata al numero intero più vicino e in caso di equidistanza è arrotondata per eccesso.
Per il riconoscimento della riduzione di cui al comma 2, i professionisti sanitari dovranno, all'interno dell'apposita sezione del portale Co.A.P.S., entro il 31 dicembre 2025, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alla vigente normativa

Potrebbe interessarti anche...
ECM:
Elenco pagine
Temi Come fare per
X
Ordine degli Psicologi della Toscana e terze parti utilizzano cookie per archiviare e accedere alle informazioni sul Suo dispositivo. Alcuni di questi cookie sono tecnicamente essenziali per fornire un sito web sicuro, ben funzionante e affidabile. Altri, dietro Suo consenso, per poter offrire la migliore esperienza all’utente. È possibile rivedere e modificare le scelte inerenti al consenso in qualsiasi momento.
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre Privacy policy e Cookie policy del sito web.
Per acconsentire all’utilizzo di tutte le tipologie di cookie clicca su "Accetta", per rifiutare clicca su "Rifiuta" o chiudi direttamente il banner. Altrimenti, per maggiori dettagli e specificare le proprie scelte, clicca su "Scopri di più e personalizza".
Rifiuta
Personalizza
Accetta