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Informazioni Generali per laurea abilitante e tirocinii
  1. Informazioni Generali Esame di Stato e Lauree abilitanti
La legge 163/2021 recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” agli artt. 1 e 3 stabilisce che l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia abilita all’esercizio della professione di psicologo (classe LM-51 abilitante).
In particolare, l’esame finale comprende lo svolgimento di un tirocinio pratico- valutativo (TPV) interno ai corsi di studio al termine del quale il candidato è sottoposto ad una prova pratica- valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica per l’abilitazione all’esercizio della professione e che deve precedere la discussione della tesi di laurea.
Pertanto:
  • l’abilitazione allo svolgimento della professione di psicologo avviene in concomitanza con l’esame finale per il conseguimento della laurea e consiste in una prova pratico- valutativa, da svolgersi al termine di un tirocinio pratico-valutativo;
  • il tirocinio è interno ai corsi di studio e non più post-laurea;
  • rimane obbligatoria l’iscrizione all’Albo ai fini dello svolgimento dell’attività professionale.
Per coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche (L-24) le modalità di tirocinio, di accesso all’esame di Stato e di iscrizione all’Albo B rimangono invariate.
 
In attuazione della legge in esame, sono stati pubblicati i seguenti decreti attuativi:
  • M. 554 del 6/6/2022 detta disposizioni transitorie riguardanti coloro che hanno svolto il tirocinio professionale di cui all’art. 52, co.2, del regolamento di cui al DPR 328/2001 (tirocinio annuale “tradizionale” di 1000 ore) ma non hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione;
  • Decreto interministeriale n.567 del 20/6/2022 detta disposizioni transitorie riguardanti coloro che hanno conseguito o conseguono la laurea magistrale in Psicologia non abilitante, secondo i previgenti ordinamenti didattici, ma non hanno svolto il tirocinio.
  • Decreto interministeriale 654 del 5/7/2022 detta disposizioni transitorie circa il tirocinio pratico- valutativo, la prova pratica- valutativa e l’adeguamento della disciplina dei corsi di laurea.
 
  1. Laurea magistrale abilitante (LM-51 abilitante)
Il D.M. 654 del 5/7/2022, attuativo della l. 163/2021, disciplina le nuove modalità di abilitazione all’esercizio della professione.
La laurea magistrale in Psicologia (LM-51) abilita alla professione di psicologo in quanto comprende, precedentemente alla discussione della tesi di laurea:
  • lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo che si concluda con un giudizio di idoneità;
  • l’esame finale comprensivo di una prova pratica-valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio.
 
 
  • Il tirocinio pratico- valutativo (TPV)
Il tirocinio pratico- valutativo deve essere svolto durante il corso di studi e si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale, competenze che fanno riferimento agli atti tipici della professione di psicologo (art. 1 L. n. 56/1989).
Lo svolgimento del TPV comporta l’acquisizione di 30 crediti formativi universitari così suddivisi:
  • 20 CFU durante il corso di laurea magistrale. Ad ogni CFU corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento, da svolgersi per un minimo di 14 CFU presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università.
  • 10 CFU durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche- classe L-24.
Si precisa che chi ha conseguito il titolo di primo livello in base all’ordinamento previgente può chiedere il riconoscimento di attività svolte e certificate durante il corso di laurea triennale.
La formazione degli studenti e la valutazione delle attività svolte è affidata a professionisti/docenti- tutor iscritti all’Ordine professionale da almeno tre anni. Il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente, rilascia una formale attestazione di frequenza ed esprime il giudizio conclusivo di idoneità. In caso di valutazione negativa, lo studente ripete il TPV o parte di esso.
 
       2.2. La prova pratica- valutativa (PPV).
La prova pratica valutativa (PPV) precede la discussione della tesi di laurea. Essa è finalizzata all’accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, anche alla luce degli aspetti di legislazione e deontologia professionale, dimostrando di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze.
La PPV, in modalità orale dinanzi ad una commissione giudicatrice, è unica ed è superata con il conseguimento da parte dello studente di un giudizio di idoneità, cui succederà la discussione della tesi di laurea.
 
  1. Disposizioni per coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di 1000 ore ma non hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione mediante il superamento dell’esame di Stato secondo le norme previgenti.
Il DM 554 del 6/6/2022 stabilisce che coloro che hanno concluso il tirocinio professionale e che non hanno conseguito l’abilitazione professionale tramite superamento dell’esame di Stato secondo le norme previgenti conseguono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale sulle attività svolte durante il tirocinio professionale e su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
        3.1. La prova orale abilitante
Accedono alla prova orale coloro che:
  • hanno conseguito il diploma di laurea in Psicologia o di Laurea Specialistica classe 58/S in base all’ordinamento previgente o di Laurea Magistrale in Psicologia - classe LM-51 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
  • hanno anche concluso il tirocinio professionale di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 (tirocinio annuale “tradizionale” di 1000 ore).
La prova orale è superata con il raggiungimento di un punteggio minimo di almeno 60/100.
Le sessioni dell'esame di Stato relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sono indette con Ordinanza del Ministero dell'Università e della Ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 163/2021, il laureato che ha completato il tirocinio secondo le norme previgenti può chiedere ad un ateneo sede del corso di Laurea magistrale in Psicologia di sostenere la prova nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa.
 
  1. Disposizioni per coloro che conseguono o hanno conseguito la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti non abilitanti e non hanno svolto alcun tirocinio.
Il DM 567 del 20/6/2022 stabilisce che coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici (LM – 51 non abilitante e 58/S) acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo col superamento di un tirocinio pratico- valutativo e di una prova pratica- valutativa.
  • Tirocinio Pratico- Valutativo
 
Il TPV si sostanzia in attività formative e professionalizzanti corrispondenti a 30 CFU per una durata complessiva di 750 ore.  Le attività sono svolte in parte presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il SSN. Se tali strutture non possono assicurare l’adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università.
 
Il tirocinio è supervisionato e consiste nell’osservazione diretta e nello svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale competenze che fanno riferimento agli atti tipici della professione di psicologo (art. 1, L. n. 56/1989).
 
Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor di tirocinio, che deve essere uno psicologo iscritto all’Albo A da almeno 3 anni, compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al saper fare e al saper essere psicologo. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione.
Il tirocinio è superato mediante l’ottenimento di un giudizio d’idoneità. Nel caso di esito negativo, il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale è stato ritenuto inidoneo.
       4.2. Attività formative professionalizzanti svolte post- lauream.
Il DM 567 prevede che le Università, su richiesta del laureato, ai fini della valutazione del TPV possono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al conseguimento della laurea. Se il riconoscimento non consente di conseguire tutti e 30 i CFU previsti (750 ore), il laureato chiede all’università presso cui ha conseguito la laurea magistrale l’ammissione al tirocinio per le ore residue presso strutture pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il SSN. Se ciò non fosse possibile, il TPV può essere svolto anche interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.
       4.3. Prova pratica- valutativa.
La PPV è organizzata dall’Università sede di corso della laurea magistrale in Psicologia classe LM-51 che emana il relativo bando.
La prova è unica e verte sull’attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.
La PPV è valutata da una commissione giudicatrice in composizione paritetica composta da almeno 4 membri. I membri sono, per la metà, docenti universitari di discipline psicologiche, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dall’Ateneo presso cui si svolge la prova. Per l’altra metà sono professionisti designati dall’Ordine professionale territorialmente competente, iscritti da almeno cinque anni all’Albo.
 
 
 
 
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