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ECM: PENSIONAMENTO-ESENZIONE
Esenzione per pensionamento
il professionisti sanitario che è in pensione e non esercita attività professionale continuativa non è soggetto all’obbligo formativo. ( Delibera CNFC del 14/12/2021)
Per ”professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l ‘attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Coloro che invece pur essendo in pensione svolgono regolare attività lavorativa sono comunque tenuti all’aggiornamento professionale.
In caso di ripresa dell'esercizio dell'attività professionale durante il pensionamento e l'assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato si determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all'intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.
Come comunicare il pensionamento?
I professionisti pensionati devono inserire la richiesta di esenzione attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S. , accedendo all’area riservata del Co.Ge.A.P.S. tramite SPID: https://application.cogeaps.it/login/ nella sezione “esenzione”;
Il professionista può selezionare nel form online la voce “pensionamento”, inserire la data di inizio del pensionamento e inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.
La delibera CNFC del 14/12/2021 prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. si riconosce in modo automatico l’esenzione per i professionisti pensionati che esercitano saltuariamente la professione.
Se un professionista con più di 70 anni continua a svolgere la professione non in maniera saltuaria, rimane l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite l’apposita funzionalità nel portale del Co.Ge.A.P.S che permette di sospendere l’esenzione modificando la data di fine, attribuita di default.
Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione e all’obbligo formativo ECM previsto per il treinnio in corso.
il professionisti sanitario che è in pensione e non esercita attività professionale continuativa non è soggetto all’obbligo formativo. ( Delibera CNFC del 14/12/2021)
Per ”professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l ‘attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Coloro che invece pur essendo in pensione svolgono regolare attività lavorativa sono comunque tenuti all’aggiornamento professionale.
In caso di ripresa dell'esercizio dell'attività professionale durante il pensionamento e l'assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato si determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all'intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.
Come comunicare il pensionamento?
I professionisti pensionati devono inserire la richiesta di esenzione attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S. , accedendo all’area riservata del Co.Ge.A.P.S. tramite SPID: https://application.cogeaps.it/login/ nella sezione “esenzione”;
Il professionista può selezionare nel form online la voce “pensionamento”, inserire la data di inizio del pensionamento e inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.
La delibera CNFC del 14/12/2021 prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. si riconosce in modo automatico l’esenzione per i professionisti pensionati che esercitano saltuariamente la professione.
Se un professionista con più di 70 anni continua a svolgere la professione non in maniera saltuaria, rimane l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite l’apposita funzionalità nel portale del Co.Ge.A.P.S che permette di sospendere l’esenzione modificando la data di fine, attribuita di default.
Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione e all’obbligo formativo ECM previsto per il treinnio in corso.
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