NoMessaggio
X
NoMessaggio
X
Prestazioni esenti o non esenti IVA
Le prestazioni di carattere sanitario (così come definite dal Ministero della Salute del 17/05/02 - vedi allegato sotto) sono esenti ai fini IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 (vedi allegato sotto): "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (vedi allegato sotto), e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.
La maggior parte delle attività svolte dallo Psicologo rientra in questa categoria, ma lo psicologo può effettuare prestazioni anche non sanitarie.
In base al comma 20 dell’art. 10 del D.P.R sopra menzionato, e ad altre specifiche disposizioni di legge sono inoltre esenti da IVA alcune prestazioni educative e di insegnamento.
All’interno del quadro definito dalle norme di legge sopra citate, esistono delle tipologie di prestazione che non sono facilmente classificabili.
Nei casi di incertezza sull’esenzione IVA della prestazione eseguita, suggeriamo di applicare comunque l’imposta perché in questo modo, assolvendo al versamento della stessa, si evitano eventuali contestazioni di carattere fiscale.
ELENCO DELLE PRESTAZIONI DELLO PSICOLOGO AI FINI DELL’ESENZIONE I.V.A.
L’elenco che segue non è esaustivo di tutte le possibili attività che uno psicologo può svolgere, ma intende fornire solo un orientamento. La responsabilità dell’applicazione dell’imposta è sempre del singolo professionista. Perciò, nei casi di dubbio o incertezza, consigliamo di consultarsi con un consulente fiscale o di applicare comunque l’imposta per non incorrere nel rischio di una interpretazione troppo estensiva.
NOTA
Come si accennava, in alcuni casi è molto difficile qualificare in modo univoco le prestazioni dello psicologo come prestazioni sanitarie e pertanto esenti da IVA. Se questo è vero in generale, e si raccomanda al professionista la massima prudenza nell’applicare l’esenzione, è ancor più vero per quanto concerne le perizie e consulenze rese in ambito giuridico.
Una sentenza della Corte di giustizia del 20/11/2003 ha stabilito che le esenzioni devono essere interpretaterestrittivamente, dato che esse costituiscono una deroga al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso su soggetto passivo.
In base a tale principio, per delineare l’ambito applicativo dell’esenzione occorre individuare il contesto in cui le prestazioni vengono rese per stabilire il loro scopo principale.
L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 28/01/2005, ha infatti interpretato la sentenza della Corte di Giustizia come segue:
“… Ad avviso della Corte se una prestazione … viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare nonché di mantenere o di ristabilire la salute, ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all’adozione di una decisione che produce effetti giuridici, l’esenzione […..] non si applica. Così la Corte ha escluso che possano rientrare nell’esenzione le perizie […] la cui realizzazione, sebbene faccia appello alle competenze mediche, […] persegue lo scopo principale di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui. Non costituiscono altresì, secondo la Corte, prestazioni [… ] esenti quelle effettuate nell’esercizio della professione […] consistenti nel rilascio di certificazioni o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell’istruzione di pratiche amministrative, come, ad esempio, quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra, oppure esami […] eseguiti al fine di quantificare l’entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un’azione giurisdizionale in relazione ad errori […]”
Si ribadisce perciò che è necessario individuare la finalità principale della prestazione: essa ricadrà nell’esenzione iva solo se è diretta alla tutela, al mantenimento o al ristabilimento della salute, con una diretta connessione tra la prestazione resa ed il benessere psico-fisico del soggetto che ne è destinatario.
In questo senso, le consulenze di parte non sarebbero mai esentabili, mentre le CTU e le perizie psicologiche relative all’affidamento dei minori nelle separazioni e nei divorzi, ai procedimenti di adattabilità, alla valutazione della idoneità all’adozione, alla modifica del sesso anagrafico, essendo inserite in procedimenti giudiziari la cui finalità prevalente è proprio quella di produrre decisioni che garantiscano la salute psicologica e psicofisica della persona, potrebbero anche essere considerate una tipologia di prestazione esente da IVA.
Ci preme però chiarire che si tratta comunque di interpretazioni, più o meno restrittive, di una norma di legge che lasciano aperti ampi spazi di dubbio. Per tali ragioni, ricordando ancora una volta che la responsabilità dell’applicazione dell’imposta è sempre del singolo professionista, consigliamo di consultarsi sempre con un proprio consulente fiscale o di applicare comunque l’imposta per non incorrere nel rischio di una interpretazione troppo estensiva.
La maggior parte delle attività svolte dallo Psicologo rientra in questa categoria, ma lo psicologo può effettuare prestazioni anche non sanitarie.
In base al comma 20 dell’art. 10 del D.P.R sopra menzionato, e ad altre specifiche disposizioni di legge sono inoltre esenti da IVA alcune prestazioni educative e di insegnamento.
All’interno del quadro definito dalle norme di legge sopra citate, esistono delle tipologie di prestazione che non sono facilmente classificabili.
Nei casi di incertezza sull’esenzione IVA della prestazione eseguita, suggeriamo di applicare comunque l’imposta perché in questo modo, assolvendo al versamento della stessa, si evitano eventuali contestazioni di carattere fiscale.
ELENCO DELLE PRESTAZIONI DELLO PSICOLOGO AI FINI DELL’ESENZIONE I.V.A.
L’elenco che segue non è esaustivo di tutte le possibili attività che uno psicologo può svolgere, ma intende fornire solo un orientamento. La responsabilità dell’applicazione dell’imposta è sempre del singolo professionista. Perciò, nei casi di dubbio o incertezza, consigliamo di consultarsi con un consulente fiscale o di applicare comunque l’imposta per non incorrere nel rischio di una interpretazione troppo estensiva.
- Sedute di psicoterapia individuale, di coppia, di famiglia, di gruppo. Esente
- Colloqui psicologici. Si tratta di colloqui finalizzati alla ricerca di spiegazioni psicologiche per determinati problemi (difficoltà di apprendimento, problemi nel rapporto genitori-figli o insegnanti-allievi, ecc.) Esente
- Colloqui psicodiagnostici. Sono colloqui finalizzati all’individuazione di specifiche condizioni psicopatologiche. Esente
- Consultazioni psicologiche. Si chiede allo psicologo un parere su problemi esistenti nell’individuo o nella coppia o nella famiglia e sulle relative possibilità di trattamento. Esente
- Perizie psicologiche: SI VEDA LA NOTA IN CALCE
- Certificazioni: Esenti solo se hanno per scopo la tutela della salute e dell’integrità psicologica del paziente. In tutti gli altri casi Non esenti (IVA 22%) SI VEDA LA NOTA IN CALCE
- Somministrazione di test psicoattitudinali. Sono test utilizzati ai fini dell’orientamento scolastico o professionale o nel contesto a fronte di problematiche di apprendimento. Esente
- Somministrazione di test proiettivi. Se utilizzati per trarre un profilo psicologico dell’individuo con fini diagnostici o di orientamento per la cura: Esente. Se utilizzati per una valutazione clinica nelle procedure di selezione del personale: Non esente
- Colloqui di selezione. Sono colloqui o interviste finalizzate alla selezione del personale o alla valutazione del personale in caso di riorganizzazione. Non esente (Iva 22%)
- Insegnamento di materie psicologiche. Non esente Iva 22%.
- Formazione Di Docenti. Il comma 20 del primo comma dell’art 10 del DPR 633/1972 prevede che siano esenti da IVA i corrispettivi per prestazioni educative, didattiche per la formazione ed aggiornamento rese da istituti e scuole, purché siano “riconosciute” dalla pubblica amministrazione, quindi fatturate direttamente dalle scuole o istituti riconosciuti Esente Invece i corrispettivi delle prestazioni di psicologi che abbiano tenuto tali corsi per conto di tali istituti e scuole sono Non esenti Iva 22%
- Supervisione: è un’attività rivolta a colleghi o operatori socio-sanitari (infermieri ad es.) che chiedono di essere seguiti nel trattamento di pazienti o nel rapporto professionale con degenti. Può essere rivolta sia a singoli che a gruppi di colleghi. Si tratta di un’attività non rivolta direttamente al paziente Non esente Iva 22%. Ove invece l’attività di supervisione sia rivolta a colleghi od operatori socio-sanitari (per esempio infermieri) che chiedono di essere seguiti in modo collegiale direttamente nel trattamento psicoterapeutico di pazienti o nel rapporto professionale con degenti, tale corrispettivo è da considerareEsente
- Conduzioni di gruppi. E’ un’attività meno nota ma con una precisa caratterizzazione professionale. Lo psicologo, che in genere ha fatto una formazione specifica, può condurre gruppi con scopi psicoterapeutici:Esente
- Conduzioni di gruppi o singoli a scopo formativo. La conduzione di gruppi può avere come scopo la formazione all’uso della relazione in ambito professionale (per insegnanti o infermieri ad esempio) o di formazione alle relazioni interpersonali in ambito aziendale (Training group): Esente (a condizione che la prestazione venga fatturata direttamente a colui che ne usufruisce. Se, viceversa, la fattura viene fatta ad un ente pubblico o privato per conto del quale si opera: Non esente Iva 22%
- Colloqui di sostegno: sono colloqui finalizzati al sostegno psicologico di persone con problemi psicopatologici lievi ed episodici. Esente
- Sportello Ascolto Alunni: Lo Sportello di Ascolto costituisce un luogo all’interno della scuola in cui lo psicologo fornisce consulenza o supporto psicologico ad una o più categorie quali studenti, genitori, docenti, dirigenti o personale ATA. I colloqui (di consulenza e di supporto psicologico) sono a carattere individuale generalmente relativi ad uno specifico problema e privi di intenti terapeutici. In tal caso – trattandosi di attività di promozione della salute e del benessere - i corrispettivi delle prestazioni sonEsenti. Qualora lo psicologo, sempre nell’ambito degli sportelli di ascolto, eserciti invece una attività professionale di “orientamento”, di “promozione dei percorsi ottimali di apprendimento”, di “gestione della multiculturalità” etc. e cioè attività non specificatamente rivolta alla promozione della salute e del benessere, i corrispettivi sono Non esenti Iva 22%. Per una interpretazione prudente che tuteli il professionista dal punto di vista fiscale, conviene che i colloqui di consulenza o supporto psicologico, pertanto diretti alla promozione della salute, siano qualificati come tali nel contratto con cui al professionista è stato conferito l’incarico per lo Sportello; negli altri casi, si consiglia di assoggettare all’imposta.
NOTA
Come si accennava, in alcuni casi è molto difficile qualificare in modo univoco le prestazioni dello psicologo come prestazioni sanitarie e pertanto esenti da IVA. Se questo è vero in generale, e si raccomanda al professionista la massima prudenza nell’applicare l’esenzione, è ancor più vero per quanto concerne le perizie e consulenze rese in ambito giuridico.
Una sentenza della Corte di giustizia del 20/11/2003 ha stabilito che le esenzioni devono essere interpretaterestrittivamente, dato che esse costituiscono una deroga al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso su soggetto passivo.
In base a tale principio, per delineare l’ambito applicativo dell’esenzione occorre individuare il contesto in cui le prestazioni vengono rese per stabilire il loro scopo principale.
L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 28/01/2005, ha infatti interpretato la sentenza della Corte di Giustizia come segue:
“… Ad avviso della Corte se una prestazione … viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare nonché di mantenere o di ristabilire la salute, ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all’adozione di una decisione che produce effetti giuridici, l’esenzione […..] non si applica. Così la Corte ha escluso che possano rientrare nell’esenzione le perizie […] la cui realizzazione, sebbene faccia appello alle competenze mediche, […] persegue lo scopo principale di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui. Non costituiscono altresì, secondo la Corte, prestazioni [… ] esenti quelle effettuate nell’esercizio della professione […] consistenti nel rilascio di certificazioni o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell’istruzione di pratiche amministrative, come, ad esempio, quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra, oppure esami […] eseguiti al fine di quantificare l’entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un’azione giurisdizionale in relazione ad errori […]”
Si ribadisce perciò che è necessario individuare la finalità principale della prestazione: essa ricadrà nell’esenzione iva solo se è diretta alla tutela, al mantenimento o al ristabilimento della salute, con una diretta connessione tra la prestazione resa ed il benessere psico-fisico del soggetto che ne è destinatario.
In questo senso, le consulenze di parte non sarebbero mai esentabili, mentre le CTU e le perizie psicologiche relative all’affidamento dei minori nelle separazioni e nei divorzi, ai procedimenti di adattabilità, alla valutazione della idoneità all’adozione, alla modifica del sesso anagrafico, essendo inserite in procedimenti giudiziari la cui finalità prevalente è proprio quella di produrre decisioni che garantiscano la salute psicologica e psicofisica della persona, potrebbero anche essere considerate una tipologia di prestazione esente da IVA.
Ci preme però chiarire che si tratta comunque di interpretazioni, più o meno restrittive, di una norma di legge che lasciano aperti ampi spazi di dubbio. Per tali ragioni, ricordando ancora una volta che la responsabilità dell’applicazione dell’imposta è sempre del singolo professionista, consigliamo di consultarsi sempre con un proprio consulente fiscale o di applicare comunque l’imposta per non incorrere nel rischio di una interpretazione troppo estensiva.
File e link correlati
Circolare 14 sull'aumento dell'IVA al 22%
Decreto Ministero della Salute del 17/05/02
Art. 10 del D.P.R. 633/72
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
CNOP Documento sul Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Potrebbe interessarti anche...
Fisco e previdenza:
Elenco pagine
Elenco pagine
Temi Come fare per
X