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Regime forfettario e di Vantaggio: NUOVI OBBLIGHI E-FATTURA (fattura elettronica) SALVO PRESTAZIONI SANITARIE
Nuovi OBBLIGHI E-FATTURA fattura elettronica
Come noto, con il cd. “decreto PNRR” anche i contribuenti in regime forfettario ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed i contribuenti in regime di vantaggio ex articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 sono stati attratti nell’obbligo di emissione di fattura in esclusivo formato elettronico.
Tale obbligo decorrerà:
Tuttavia, è necessario coordinare il citato obbligo con le disposizioni vigenti in materia di fatturazione elettronica per quanto riguarda le prestazioni sanitarie.
Infatti, a partire dall'anno 2019 specifiche disposizioni in materia di fatturazione elettronica hanno sancito l’ESPRESSO DIVIETO PER LE PRESTAZIONI SANITARIE DI EMISSIONE DI E-FATTURA valevole qualunque sia il regime contabile adottato dal soggetto emittente, ciò al fine di tutelare le esigenze di privacy dei pazienti, considerate in questo frangente di interesse prevalente rispetto agli obblighi di carattere contabile-fiscale.
Pertanto, in materia di fatturazione elettronica continueranno a prevalere, le disposizioni di cui all’articolo art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, che prevede, FINO AL 31 DICEMBRE 2022, il divieto di emissione di e-fattura per le prestazioni i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.
N.B
In sintesi, sino al 31 dicembre 2022 (salvo proroghe) per quanto riguarda le fatture relative a prestazioni sanitarie, o miste (ovvero quando la fattura contiene contestualmente prestazioni sanitarie rese a favore del paziente e prestazioni diverse Circolare AdE 14/E del 17 giugno 2019), non cambierà nulla.
Per le fatture relative a prestazioni non sanitarie ovvero prestazioni non rese al paziente, invece dal 1° luglio 2022, vigerà l'obbligo di fatturazione elettronica ed in particolare l'obbligo sarà per coloro che nell'anno 2021 abbiano percepito ricavi o compensi superiori ai 25.000 euro (nell'eventualità soglia da ragguagliare ad anno).
Come noto, con il cd. “decreto PNRR” anche i contribuenti in regime forfettario ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed i contribuenti in regime di vantaggio ex articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 sono stati attratti nell’obbligo di emissione di fattura in esclusivo formato elettronico.
Tale obbligo decorrerà:
- Dal 1° luglio 2022 se il contribuente ha conseguito nell’esercizio precedente, ovvero, nel 2021, un ammontare di ricavi o compensi, ragguagliato ad anno, superiore a 25mila euro;
- Dal 1° gennaio 2024 per tutti, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti.
Tuttavia, è necessario coordinare il citato obbligo con le disposizioni vigenti in materia di fatturazione elettronica per quanto riguarda le prestazioni sanitarie.
Infatti, a partire dall'anno 2019 specifiche disposizioni in materia di fatturazione elettronica hanno sancito l’ESPRESSO DIVIETO PER LE PRESTAZIONI SANITARIE DI EMISSIONE DI E-FATTURA valevole qualunque sia il regime contabile adottato dal soggetto emittente, ciò al fine di tutelare le esigenze di privacy dei pazienti, considerate in questo frangente di interesse prevalente rispetto agli obblighi di carattere contabile-fiscale.
Pertanto, in materia di fatturazione elettronica continueranno a prevalere, le disposizioni di cui all’articolo art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, che prevede, FINO AL 31 DICEMBRE 2022, il divieto di emissione di e-fattura per le prestazioni i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.
N.B
In sintesi, sino al 31 dicembre 2022 (salvo proroghe) per quanto riguarda le fatture relative a prestazioni sanitarie, o miste (ovvero quando la fattura contiene contestualmente prestazioni sanitarie rese a favore del paziente e prestazioni diverse Circolare AdE 14/E del 17 giugno 2019), non cambierà nulla.
Per le fatture relative a prestazioni non sanitarie ovvero prestazioni non rese al paziente, invece dal 1° luglio 2022, vigerà l'obbligo di fatturazione elettronica ed in particolare l'obbligo sarà per coloro che nell'anno 2021 abbiano percepito ricavi o compensi superiori ai 25.000 euro (nell'eventualità soglia da ragguagliare ad anno).
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