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Società tra professionisti
La possibilità che professionisti iscritti ad Albi costituiscano società per l’esercizio di attività professionali, è contemplata dall’art. 10 della L. 1 83/2011, norma primaria e di costante riferimento: “È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre”. La L. 183, fatte salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge, detta i requisiti della forma societaria di recente introduzione definita ‘società tra professionisti’. Per essa è previsto (e deve essere esplicitato nell’atto costitutivo della società): a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. Inoltre: 1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti. 2. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. 3. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. 4. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. (leggi l’art. 10 ) Successivamente, con il Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, è stato approvato il "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico" che finalmente fornisce tutte le disposizioni attuative e relativi adempimenti per la costituzione delle società tra professionisti. Si consiglia una attenta lettura del citato Regolamento, entrato in vigore il 21 aprile 2013. In particolare, gli adempimenti regolamentari che coinvolgono l’Ordine territoriale, sono i seguenti: - La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti (art. 8 del Regolamento); - La società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo (art. 8 del Regolamento); - La domanda di iscrizione di cui all’art. 8 è rivolta al consiglio dell’Ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società ed è corredata da (art. 9 del Regolamento): 1. L’atto costitutivo e lo statuto della società, in copia autentica; 2. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese; 3. Certificato di iscrizione all’albo dei soci professionisti non iscritti presso l’Ordine a cui si presenta la domanda. Le disposizioni in merito alle Società tra Professionisti sono tutte relative all’aspetto civilistico, nulla viene detto in merito al regime fiscale delle stesse, ad esempio alla natura del redito prodotto. E’ auspicabile che l’Agenzia delle Entrate fornisca, a breve, un chiarimento “ufficiale” sul trattamento fiscale delle società tra professionisti.
File e link correlati
Regolamento in materia di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Modulo d'iscrizione registro società professionisti
Parere di Cristina Crupi del Sole Ventiquattr'ore
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