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Pattuizione del compenso e Assicurazione RC
Il recente Decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (convertito in Legge, con modificazioni dell’art. 1 comma 1, legge 24 marzo 2012, n.27) ha introdotto, nel suo articolo 9, importanti innovazioni per la categoria professionale:
  1. l’abolizione delle tariffe
  2. la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico
  3. l’obbligatoria comunicazione al cliente, in tale fase, degli estremi della copertura assicurativa per la responsabilità civile
     
Per quanto riguarda la pattuizione del compenso, già il Decreto-legge n. 233/2006 (convertito con modificazioni della Legge n. 248/2006 - vedi allegato sotto), permetteva ai professionisti di agire in deroga ai cosiddetti “minimi tariffari”. Le norme attuali impongono una completa abrogazione delle tariffe, lasciando così che il compenso sia oggetto di libera contrattazione tra il professionista ed il cliente. Nella pattuizione devono essere indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Si precisa che, benché la legge obbliga alla forma scritta degli accordi pattuiti. 

A proposito dell'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile, esistono alcune convenzioni stipulate dall'Ordine (VEDI CONVENZIONI) ogni professionista è comunque libero di scegliere la polizza più adatta e conveniente per la propria attività.

Nei moduli predisposti per il consenso informato, sono incluse le voci relative alla pattuizione del compenso e agli estremi della polizza assicurativa. Qualora il professionista volesse optare per un contratto verbale con il cliente potrà utilizzare i moduli come guida.

Si precisa infine che un’eventuale inottemperanza a tali prescrizioni costituisce un illecito disciplinare del professionista.
File e link correlati Decreto-legge n. 233/2006
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