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Tariffa professionale (tariffario) e congruita' notula
L’art. 9 del D.L. n. 1/2012 (così come convertito dalla Legge n. 27/2012) ha abolito “le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico” che, dunque, devono ritenersi abrogate a far data dal 24 gennaio 2012.
Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista psicologo è determinato con riferimento a parametri stabiliti dal Regolamento emanato dal Ministero della Salute (vedi allegato sotto).
Tale Regolamento ha recepito in sostanza (con la sola omissione delle voci dedicate alla Psicologia e Giuridica e all'Arbitrato) quello che era il il Testo unico della Tariffa Professionale degli Psicologi a suo tempo approvato dal CNOP e non più vigente per quanto concerne le tariffe.
Il Regolamento del 2016 individua dei «valori medi di liquidazione», in sostanza di valori minimi di cui l’organo giurisdizionale deve tener conto nel caso di contenziosi, dal momento che in assenza di tariffari il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico.
Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico, ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio.  
Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche se la stessa prestazione e' eseguita da più soci.

Tra i parametri considerati: costo del lavoro, costo della tecnologia sanitaria, consumi, costi generali e il margine atteso che remunera rischio imprenditoriale e complessità del caso. 
L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
Si riproprone sotto anche uno stralcio degli articoli del Testo Unico della Tariffa Professionale del CNOP che possono esse comunque utili ai professionisti 
per quanto riguarda criteri e modalità con cui determinare il compenso.

Nonostante l’abrogazione delle tariffe professionali, sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli Ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali.
Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che intenda attivare la domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi.  
Il Consiglio ha adottato un Regolamento in materia (vedi sotto) e predisposto i due moduli da utilizzare per chi è interessato a ricevere un parere di congruità,
per tale ragione si raccomanda un'attenta lettura del documento.

Allegare:
  • modulo A deve essere apposta la marca da bollo da € 16 
  •  è possibile fare l'inoltro della domanda anche per via telematica tramite PEC all’indirizzo psicologi.toscana@pec.it.
    Con l’invio telematico sarà necessario che la marca da bollo apposta sulla domanda debba essere annullata con una sigla e alla documentazione già richiesta vada allegata anche una dichiarazione sostitutiva in cui si attesti di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo (veda allegato - autocertificazione imposta di bollo).



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