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ECM: FAQ ECM TUTTE LE POSSIBILI DOMANDE
A chi è rivolto l’obbligo ECM?
Destinatari dell’obbligo ECM sono tutti i professionisti sanitari iscritti all’Albo.
L’iscrizione all’Albo è il presupposto dell’obbligatorietà ECM a prescindere dall’attività svolta.
Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva.
I liberi professionisti sono quindi tenuti agli ECM?
Sì,
La Formazione continua è obbligatoria per tutti gli operatori sanitari a prescindere dalla fattispecie che il lavoro sia svolto in strutture private o pubbliche e a prescindere dal settore di attività. L’obbligo di seguire percorsi ECM non sorge in funzione del regime professionale (dipendente o libero professionista), bensì in virtù dello status di professionista sanitario. Dato che in base alla normativa vigente lo psicologo è inquadrato fra le professioni sanitarie (cfr. elenco delle professioni sanitarie riportato su sito del Ministero della Salute) e svolge attività riconducibili alla tutela della salute, deve adempiere agli obblighi ECM al pari degli altri professionisti sanitari, a prescindere dal regime professionale in cui opera.
L’obbligo di acquisire i crediti formativi ECM è relativo ai professionisti iscritti ad un Ordine, esercitanti professioni sanitarie, tale obbligo è stato definito negli accordi Stato-Regioni del 2007, 2009 e 2012 e specificata dal CNOP nel comunicato del 22/02/2019. Si veda inoltre la recente delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 10/06/2020.
Tale obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale e sussiste finché il professionista esercita la professione
Sono uno psicologo del lavoro ho l’obbligo ECM?
Sì.
Si veda la recente delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 10/06/2020
Sono iscritto all’albo ma non esercito la professione, ho l’obbligo ECM?
Sì.
Tutti gli iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo ECM indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.
Sono uno psicologo in pensione, ho l’obbligo ecm?
Se il professionista in pensione, è ancora iscritto all’Albo ma non esercita la professione, è comunque tenuto ad assolvere all’obbligo formativo di 150 crediti a triennio.
Si può chiedere però l’esenzione, tra le categorie indicate nel Manuale del Professionista Sanitario, alla voce esenzioni, sono indicati i professionisti in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
Si ricorda che come indicato nella delibera della CNFC del 04.02.2021 “…omissis…ai fini dell’applicazione della fattispecie di esenzione di cui alla lett. o) del paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, per ”professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro…omissis...”.
La CNFC, con delibera del 14 dicembre 2021, ha stabilito che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Cogeaps riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (professionisti in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale).
Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM.
Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione
Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento ecm?
Tale obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale e sussiste finché il professionista esercita la professione.
I crediti acquisiti prima dell’inizio dell’obbligo formativo non verranno conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio in corso.
Quando l'obbligo di ECM inizia durante un triennio, il debito formativo sarà conteggiato in base agli anni rimanenti 50 crediti l'anno per chiudere il triennio in corso (es. inizio 2021 si dovranno fare solo 100 crediti fino al 31/12/22).
Qual è il documento di riferimento per tutte le informazioni sull’acquisizione dei crediti ECM?
Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario
Quanti crediti devo maturare per il triennio 2023-2025?
Il debito formativo previsto per il triennio 2023-2025 è di 150 crediti. Nuovo triennio 2023/2025
I professionisti che non dovessero aver soddisfatto il fabbisogno relativo al triennio 2020-2022, possono utilizzare i crediti che verranno acquisiti prima del 31 dicembre 2023 per colmare il relativo debito e mettersi in regola. I crediti potranno essere spostati a fine 2023, dal 2023 al 2022 entrando in area riservata del Cogeaps e scegliendo nel menù l'apposita voce di "spostamento crediti"
Per il triennio 2020/2022 era previsto un bonus covid di cosa si trattava?
La Legge n.77 del 17 luglio 2020, ha disposto (con l'art.1 comma 1) l'introduzione dell'art. 5-bis "Disposizioni in materia di formazione continua in medicina" nel Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 che approva l'estensione a tutti i professionisti della salute implicati nell'emergenza Covid il bonus ECM. Secondo l'art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo dell’obbligo formativo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19 (quindi se l’obbligo è di 150 crediti, il bonus è di 50 crediti).
E'' stata attribuita una riduzione di un terzo dell'obbligo formativo individuale in generale sono 40 crediti (1/3 di 120)
Come posso acquisire i crediti ECM?
L’acquisizione di crediti ECM può avvenire mediante:
FORMAZIONE ACCREDITATA DA PROVIDER NAZIONALI/REGIONALI (almeno il 40% dell’intero obbligo formativo):
· RES - Formazione residenziale· FAD - Formazione a Distanza· FSC - Formazione sul campo Blended – Evento formativo che include formazione residenziale e a distanza (La soluzione "blended" è un percorso formativo che prevede l’utilizzo integrato di diversi formati e tipologie didattiche e l’utilizzo di più canali di comunicazione (aula e rete, ad esempio), sulla base di una precisa strategia di integrazione di formati didattici).
FORMAZIONE INDIVIDUALE (massimo il 60% dell’intero obbligo formativo)
Le attività di Formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider:
- Pubblicazioni scientifiche·
- Tutoraggio
- Crediti esteri
- Sperimentazioni cliniche
- Autoformazione (massimo il 20% dell’intero obbligo formativo)
Per autoformazione si intende: studio di materiali durevoli/letture scientifiche o attività inserite nell'elenco della nuova autoformazione 2022
Il singolo professionista dovrà inserire direttamente sul sito Co.Ge.A.P.S. i crediti ECM acquisiti con la formazione individuale nelle varie modalità compresa l'autoformazione accedendo tramite SPID al link: https://application.cogeaps.it/login/
Guida formazione individuale
Quanti crediti posso maturare tramite la modalità FAD?
È possibile completare l’intero personale obbligo formativo con la modalità FAD.
Come posso verificare i crediti ECM?
Il Professionista può verificare il proprio obbligo formativo ECM accedendo all’area riservata del Co.Ge.A.P.S. tramite SPID: https://application.cogeaps.it/login/ Co.Ge.A.P.S. è l’unica piattaforma di riferimento per la gestione dei crediti ECM dei professionisti sanitari.
Per ogni triennio il Professionista sanitario può visualizzare: - l’obbligo formativo standard e l’obbligo formativo individuale, - i crediti ECM acquisiti, - eventuali riduzioni, - le sezioni dove inserire eventuali esoneri, esenzioni e la formazione individuale.
A partire dall’1/10/2021 è stata disattivata la modalità di accesso con username e password nel portale del Co.Ge.A.P.S. Il Professionista può accedere all’area riservata al link: https://application.cogeaps.it/login/ esclusivamente con il proprio SPID.
Perché una volta entrato sul sito www.cogeaps.it, dopo aver cliccato su “Entra con SPID”, visualizzo l’intestazione del sito di Regione Veneto?
Per l’integrazione dei servizi SPID nelle proprie applicazioni il Co.Ge.A.P.S. si avvale di una collaborazione con la Regione Veneto, consentendo così l’accesso all’area riservata con la propria identità digitale SPID o CIE.
Pertanto, occorre solo procedere con l’accesso selezionando il proprio gestore SPID e inserire i dati necessari, senza tener conto della pagina di sfondo.
Perché in MyAgenas non sono presenti tutti i crediti che ho acquisito?
Perchè potrebbe non essere ancora aggiornata la sezione su Agenas.
L’unico sito ufficiale per verificare la propria posizione formativa è www.cogeaps.it , al quale si può accedere tramite SPID al link: https://application.cogeaps.it/login/
Tutti i crediti acquisiti vengono registrati in automatico dal Co.Ge.A.P.S.?
Tutti i crediti acquisiti tramite formazione residenziale o FAD vengono trasmessi direttamente dai Provider (soggetti accreditati all’erogazione degli eventi ECM) al Co.Ge.A.P.S. Gli aggiornamenti dei crediti sulla propria area personale si possono visualizzare anche dopo 3/4 mesi.
Invece tutti i crediti acquisiti che rientrano nella tipologia “crediti individuali” (autoformazione, pubblicazioni, tutoraggio, sperimentazioni, crediti esteri) e le casistiche legate agli esoneri ed esenzioni devono essere inseriti autonomamente dal professionista nella piattaforma Co.Ge.A.P.S. al quale si può accedere tramite SPID al link: https://application.cogeaps.it/login/
Perché sul sito Co.Ge.A.P.S. non sono presenti tutti i miei crediti ECM acquisiti di recente?
Co.Ge.A.P.S. non viene aggiornato in tempo reale, il Provider è tenuto a rendicontare i crediti ECM entro:
- 90 giorni dalla conclusione dell’evento, nel caso di formazione residenziale;
- 90 giorni dalla scadenza del corso online, nel caso di formazione FAD.
In questo lasso di tempo, i crediti ECM effettivamente acquisiti potrebbero non essere visibili sul portale Co.Ge.A.P.S., ma saranno comunque utili al conteggio per l’assolvimento dell’obbligo formativo.
Sono previsti esoneri ed esenzioni?
Sì, come previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, e vanno comunicati o registrati autonomamente dal professionista sul portale Cogeaps.
Tutte le informazioni per gli esoneri ed esenzioni è riportato a questa pagina e nella tabella dedicata: Esoneri/Esenzioni.
Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESONERO, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?
Sì.
L’esonero riduce l’obbligo formativo individuale per cui eventuali crediti ECM acquisiti nel periodo di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale
Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESENZIONE, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?
No.
L'esenzione costituisce una sospensione temporanea dall’obbligo ECM: per cui partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Se acquisisco crediti ECM durante il primo anno di iscrizione all’Ordine durante il quale ancora non c’è obbligo di acquisire i crediti ecm, i crediti valgono ai fini del conteggio generale del triennio?
No.
Il primo anno di iscrizione all’ordine è un periodo nel quale non c’è ancora l’obbligo di acquisire crediti quindi i crediti presi prima della decorrenza dell'obbligo non vengono conteggiati in quanto sarebbe un'acquisizione di crediti avvenuta prima che sussista l'obbligo ECM.
Sono un docente universitario: prendo in automatico i crediti ECM?
No.
La docenza universitaria non fa maturare crediti ECM. Invece sono previsti crediti ECM nel caso in cui si rivesta il ruolo di Relatore/Docente all’interno di un corso accreditato ECM.
Sono un didatta di una Scuola di specializzazione prendo crediti ECM oppure ho diritto ad esonero?
No.
La docenza universitaria e nell’ambito delle Scuole di specializzazione in Psicoterapia non rientrano tra le ipotesi di esonero o di esenzione dall’obbligo di conseguire crediti ECM previsti dalla CNFC.
La piattaforma Co.Ge.A.P.S. registra automaticamente i miei esoneri ed esenzioni? NO. L’esonero e l’esenzione sono diritti esercitabili esclusivamente su istanza del professionista e senza la sua richiesta non potranno essere riconosciuti dal sistema automaticamente.
I professionisti devono comunicare eventuali esoneri e esenzioni attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S.. Accedendo alla propria area riservata tramite SPID, nella sezione “esonero/esenzione”, il professionista può selezionare nel form online la tipologia di corso che dà diritto all’esonero o il motivo di esenzione, inserire il periodo di riferimento, e inviare la richiesta confermando l’operazione.
Il sistema si aggiornerà in automatico.
Come viene calcolato l’esonero? La durata dell’esonero deve coincidere con la durata legale del corso accademico. Un anno di frequenza equivale alla riduzione di 1/3 del proprio obbligo formativo triennale. Qualora la durata sia a cavallo di più anni il professionista dovrà indicare nella richiesta di esonero l’anno con maggior mesi di frequenza.
Quando posso inserire l’esonero? La richiesta può essere inserita solo successivamente al termine o del singolo anno o dell’intero periodo dell’esonero che si sta richiedendo. Esempio: Se il professionista vuole richiedere l’esonero per gli anni 2021-2022-2023 dovrà inserire una richiesta per ogni anno di esonero a partire da gennaio dell’anno successivo (quindi la richiesta per l’anno 2021 dovrà essere inserita da gennaio 2022, la richiesta per l’anno 2022 dovrà essere inserita da gennaio 2023 e la richiesta per l’anno 2023 dovrà essere inserita da gennaio 2024).
Se sono iscritta/o a due Ordini di Professioni sanitarie diverse devo acquisire i crediti per entrambe le professioni? Quindi 150 +150 ?
NO. Per coloro che sono iscritti a più albi professionali, l'obbligo riguarda il professionista e non la professione, pertanto, i crediti da acquisire sono sempre pari all'obbligo formativo individuale (150 obbligo standard, in caso di riduzioni, l'obbligo può essere inferiore) da svolgere nella professione esercitata in prevalenza.
E’ indifferente che la formazione riguardi la psicologia/psicoterapia o un'altra professione sanitaria, anche se è grandemente auspicabile che la formazione, per il numero di crediti dovuti, sia coerente con la professione effettivamente esercitata.
Come certifico se richiesto il raggiungimento dell’obbligo formativo triennale?
Al termine del triennio formativo è possibile richiedere all’Ordine il certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo (in caso di completamento).
Posso spostare i crediti in esubero acquisiti nei trienni precedenti sui trienni successivi?
(esempio dal triennio 2020-2022 al triennio 2023-2025) NO. È possibile spostare i crediti ESCLUSIVAMENTE dal triennio 2020-2022 al triennio 2017-2019
Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo comporta delle sanzioni?
In riferimento alle sanzioni, essendo che tutti i professionisti psicologi sono tenuti all’obbligo della formazione e aggiornamento continuo come previsto anche dall’art. 5 del Codice deontologico degli Psicologi italiani, la violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale.
Sono gli Ordini quindi che emanano i provvedimenti in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo.
Dove trovo sul sito tutte le informazioni relative all’argomento dell’ECM?
https://www.ordinepsicologitoscana.it/cerca-come-fare-per/ecm
https://www.ordinepsicologitoscana.it/come-fare-per/ECM-Visualizzare-ed-aggiornare-i-propri-crediti-ECM.php
https://www.ordinepsicologitoscana.it/come-fare-per/ECM-Obbligo-della-formazione-continua-per-i-professionisti.php
Destinatari dell’obbligo ECM sono tutti i professionisti sanitari iscritti all’Albo.
L’iscrizione all’Albo è il presupposto dell’obbligatorietà ECM a prescindere dall’attività svolta.
Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva.
I liberi professionisti sono quindi tenuti agli ECM?
Sì,
La Formazione continua è obbligatoria per tutti gli operatori sanitari a prescindere dalla fattispecie che il lavoro sia svolto in strutture private o pubbliche e a prescindere dal settore di attività. L’obbligo di seguire percorsi ECM non sorge in funzione del regime professionale (dipendente o libero professionista), bensì in virtù dello status di professionista sanitario. Dato che in base alla normativa vigente lo psicologo è inquadrato fra le professioni sanitarie (cfr. elenco delle professioni sanitarie riportato su sito del Ministero della Salute) e svolge attività riconducibili alla tutela della salute, deve adempiere agli obblighi ECM al pari degli altri professionisti sanitari, a prescindere dal regime professionale in cui opera.
L’obbligo di acquisire i crediti formativi ECM è relativo ai professionisti iscritti ad un Ordine, esercitanti professioni sanitarie, tale obbligo è stato definito negli accordi Stato-Regioni del 2007, 2009 e 2012 e specificata dal CNOP nel comunicato del 22/02/2019. Si veda inoltre la recente delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 10/06/2020.
Tale obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale e sussiste finché il professionista esercita la professione
Sono uno psicologo del lavoro ho l’obbligo ECM?
Sì.
Si veda la recente delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 10/06/2020
Sono iscritto all’albo ma non esercito la professione, ho l’obbligo ECM?
Sì.
Tutti gli iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo ECM indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.
Sono uno psicologo in pensione, ho l’obbligo ecm?
Se il professionista in pensione, è ancora iscritto all’Albo ma non esercita la professione, è comunque tenuto ad assolvere all’obbligo formativo di 150 crediti a triennio.
Si può chiedere però l’esenzione, tra le categorie indicate nel Manuale del Professionista Sanitario, alla voce esenzioni, sono indicati i professionisti in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
Si ricorda che come indicato nella delibera della CNFC del 04.02.2021 “…omissis…ai fini dell’applicazione della fattispecie di esenzione di cui alla lett. o) del paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, per ”professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro…omissis...”.
La CNFC, con delibera del 14 dicembre 2021, ha stabilito che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Cogeaps riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (professionisti in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale).
Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM.
Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione
Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento ecm?
Tale obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale e sussiste finché il professionista esercita la professione.
I crediti acquisiti prima dell’inizio dell’obbligo formativo non verranno conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio in corso.
Quando l'obbligo di ECM inizia durante un triennio, il debito formativo sarà conteggiato in base agli anni rimanenti 50 crediti l'anno per chiudere il triennio in corso (es. inizio 2021 si dovranno fare solo 100 crediti fino al 31/12/22).
Qual è il documento di riferimento per tutte le informazioni sull’acquisizione dei crediti ECM?
Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario
Quanti crediti devo maturare per il triennio 2023-2025?
Il debito formativo previsto per il triennio 2023-2025 è di 150 crediti. Nuovo triennio 2023/2025
I professionisti che non dovessero aver soddisfatto il fabbisogno relativo al triennio 2020-2022, possono utilizzare i crediti che verranno acquisiti prima del 31 dicembre 2023 per colmare il relativo debito e mettersi in regola. I crediti potranno essere spostati a fine 2023, dal 2023 al 2022 entrando in area riservata del Cogeaps e scegliendo nel menù l'apposita voce di "spostamento crediti"
Per il triennio 2020/2022 era previsto un bonus covid di cosa si trattava?
La Legge n.77 del 17 luglio 2020, ha disposto (con l'art.1 comma 1) l'introduzione dell'art. 5-bis "Disposizioni in materia di formazione continua in medicina" nel Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 che approva l'estensione a tutti i professionisti della salute implicati nell'emergenza Covid il bonus ECM. Secondo l'art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo dell’obbligo formativo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19 (quindi se l’obbligo è di 150 crediti, il bonus è di 50 crediti).
E'' stata attribuita una riduzione di un terzo dell'obbligo formativo individuale in generale sono 40 crediti (1/3 di 120)
Come posso acquisire i crediti ECM?
L’acquisizione di crediti ECM può avvenire mediante:
FORMAZIONE ACCREDITATA DA PROVIDER NAZIONALI/REGIONALI (almeno il 40% dell’intero obbligo formativo):
· RES - Formazione residenziale· FAD - Formazione a Distanza· FSC - Formazione sul campo Blended – Evento formativo che include formazione residenziale e a distanza (La soluzione "blended" è un percorso formativo che prevede l’utilizzo integrato di diversi formati e tipologie didattiche e l’utilizzo di più canali di comunicazione (aula e rete, ad esempio), sulla base di una precisa strategia di integrazione di formati didattici).
FORMAZIONE INDIVIDUALE (massimo il 60% dell’intero obbligo formativo)
Le attività di Formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider:
- Pubblicazioni scientifiche·
- Tutoraggio
- Crediti esteri
- Sperimentazioni cliniche
- Autoformazione (massimo il 20% dell’intero obbligo formativo)
Per autoformazione si intende: studio di materiali durevoli/letture scientifiche o attività inserite nell'elenco della nuova autoformazione 2022
Il singolo professionista dovrà inserire direttamente sul sito Co.Ge.A.P.S. i crediti ECM acquisiti con la formazione individuale nelle varie modalità compresa l'autoformazione accedendo tramite SPID al link: https://application.cogeaps.it/login/
Guida formazione individuale
Quanti crediti posso maturare tramite la modalità FAD?
È possibile completare l’intero personale obbligo formativo con la modalità FAD.
Come posso verificare i crediti ECM?
Il Professionista può verificare il proprio obbligo formativo ECM accedendo all’area riservata del Co.Ge.A.P.S. tramite SPID: https://application.cogeaps.it/login/ Co.Ge.A.P.S. è l’unica piattaforma di riferimento per la gestione dei crediti ECM dei professionisti sanitari.
Per ogni triennio il Professionista sanitario può visualizzare: - l’obbligo formativo standard e l’obbligo formativo individuale, - i crediti ECM acquisiti, - eventuali riduzioni, - le sezioni dove inserire eventuali esoneri, esenzioni e la formazione individuale.
A partire dall’1/10/2021 è stata disattivata la modalità di accesso con username e password nel portale del Co.Ge.A.P.S. Il Professionista può accedere all’area riservata al link: https://application.cogeaps.it/login/ esclusivamente con il proprio SPID.
Perché una volta entrato sul sito www.cogeaps.it, dopo aver cliccato su “Entra con SPID”, visualizzo l’intestazione del sito di Regione Veneto?
Per l’integrazione dei servizi SPID nelle proprie applicazioni il Co.Ge.A.P.S. si avvale di una collaborazione con la Regione Veneto, consentendo così l’accesso all’area riservata con la propria identità digitale SPID o CIE.
Pertanto, occorre solo procedere con l’accesso selezionando il proprio gestore SPID e inserire i dati necessari, senza tener conto della pagina di sfondo.
Perché in MyAgenas non sono presenti tutti i crediti che ho acquisito?
Perchè potrebbe non essere ancora aggiornata la sezione su Agenas.
L’unico sito ufficiale per verificare la propria posizione formativa è www.cogeaps.it , al quale si può accedere tramite SPID al link: https://application.cogeaps.it/login/
Tutti i crediti acquisiti vengono registrati in automatico dal Co.Ge.A.P.S.?
Tutti i crediti acquisiti tramite formazione residenziale o FAD vengono trasmessi direttamente dai Provider (soggetti accreditati all’erogazione degli eventi ECM) al Co.Ge.A.P.S. Gli aggiornamenti dei crediti sulla propria area personale si possono visualizzare anche dopo 3/4 mesi.
Invece tutti i crediti acquisiti che rientrano nella tipologia “crediti individuali” (autoformazione, pubblicazioni, tutoraggio, sperimentazioni, crediti esteri) e le casistiche legate agli esoneri ed esenzioni devono essere inseriti autonomamente dal professionista nella piattaforma Co.Ge.A.P.S. al quale si può accedere tramite SPID al link: https://application.cogeaps.it/login/
Perché sul sito Co.Ge.A.P.S. non sono presenti tutti i miei crediti ECM acquisiti di recente?
Co.Ge.A.P.S. non viene aggiornato in tempo reale, il Provider è tenuto a rendicontare i crediti ECM entro:
- 90 giorni dalla conclusione dell’evento, nel caso di formazione residenziale;
- 90 giorni dalla scadenza del corso online, nel caso di formazione FAD.
In questo lasso di tempo, i crediti ECM effettivamente acquisiti potrebbero non essere visibili sul portale Co.Ge.A.P.S., ma saranno comunque utili al conteggio per l’assolvimento dell’obbligo formativo.
Sono previsti esoneri ed esenzioni?
Sì, come previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, e vanno comunicati o registrati autonomamente dal professionista sul portale Cogeaps.
Tutte le informazioni per gli esoneri ed esenzioni è riportato a questa pagina e nella tabella dedicata: Esoneri/Esenzioni.
Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESONERO, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?
Sì.
L’esonero riduce l’obbligo formativo individuale per cui eventuali crediti ECM acquisiti nel periodo di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale
Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESENZIONE, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?
No.
L'esenzione costituisce una sospensione temporanea dall’obbligo ECM: per cui partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Se acquisisco crediti ECM durante il primo anno di iscrizione all’Ordine durante il quale ancora non c’è obbligo di acquisire i crediti ecm, i crediti valgono ai fini del conteggio generale del triennio?
No.
Il primo anno di iscrizione all’ordine è un periodo nel quale non c’è ancora l’obbligo di acquisire crediti quindi i crediti presi prima della decorrenza dell'obbligo non vengono conteggiati in quanto sarebbe un'acquisizione di crediti avvenuta prima che sussista l'obbligo ECM.
Sono un docente universitario: prendo in automatico i crediti ECM?
No.
La docenza universitaria non fa maturare crediti ECM. Invece sono previsti crediti ECM nel caso in cui si rivesta il ruolo di Relatore/Docente all’interno di un corso accreditato ECM.
Sono un didatta di una Scuola di specializzazione prendo crediti ECM oppure ho diritto ad esonero?
No.
La docenza universitaria e nell’ambito delle Scuole di specializzazione in Psicoterapia non rientrano tra le ipotesi di esonero o di esenzione dall’obbligo di conseguire crediti ECM previsti dalla CNFC.
La piattaforma Co.Ge.A.P.S. registra automaticamente i miei esoneri ed esenzioni? NO. L’esonero e l’esenzione sono diritti esercitabili esclusivamente su istanza del professionista e senza la sua richiesta non potranno essere riconosciuti dal sistema automaticamente.
I professionisti devono comunicare eventuali esoneri e esenzioni attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S.. Accedendo alla propria area riservata tramite SPID, nella sezione “esonero/esenzione”, il professionista può selezionare nel form online la tipologia di corso che dà diritto all’esonero o il motivo di esenzione, inserire il periodo di riferimento, e inviare la richiesta confermando l’operazione.
Il sistema si aggiornerà in automatico.
Come viene calcolato l’esonero? La durata dell’esonero deve coincidere con la durata legale del corso accademico. Un anno di frequenza equivale alla riduzione di 1/3 del proprio obbligo formativo triennale. Qualora la durata sia a cavallo di più anni il professionista dovrà indicare nella richiesta di esonero l’anno con maggior mesi di frequenza.
Quando posso inserire l’esonero? La richiesta può essere inserita solo successivamente al termine o del singolo anno o dell’intero periodo dell’esonero che si sta richiedendo. Esempio: Se il professionista vuole richiedere l’esonero per gli anni 2021-2022-2023 dovrà inserire una richiesta per ogni anno di esonero a partire da gennaio dell’anno successivo (quindi la richiesta per l’anno 2021 dovrà essere inserita da gennaio 2022, la richiesta per l’anno 2022 dovrà essere inserita da gennaio 2023 e la richiesta per l’anno 2023 dovrà essere inserita da gennaio 2024).
Se sono iscritta/o a due Ordini di Professioni sanitarie diverse devo acquisire i crediti per entrambe le professioni? Quindi 150 +150 ?
NO. Per coloro che sono iscritti a più albi professionali, l'obbligo riguarda il professionista e non la professione, pertanto, i crediti da acquisire sono sempre pari all'obbligo formativo individuale (150 obbligo standard, in caso di riduzioni, l'obbligo può essere inferiore) da svolgere nella professione esercitata in prevalenza.
E’ indifferente che la formazione riguardi la psicologia/psicoterapia o un'altra professione sanitaria, anche se è grandemente auspicabile che la formazione, per il numero di crediti dovuti, sia coerente con la professione effettivamente esercitata.
Come certifico se richiesto il raggiungimento dell’obbligo formativo triennale?
Al termine del triennio formativo è possibile richiedere all’Ordine il certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo (in caso di completamento).
Posso spostare i crediti in esubero acquisiti nei trienni precedenti sui trienni successivi?
(esempio dal triennio 2020-2022 al triennio 2023-2025) NO. È possibile spostare i crediti ESCLUSIVAMENTE dal triennio 2020-2022 al triennio 2017-2019
Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo comporta delle sanzioni?
In riferimento alle sanzioni, essendo che tutti i professionisti psicologi sono tenuti all’obbligo della formazione e aggiornamento continuo come previsto anche dall’art. 5 del Codice deontologico degli Psicologi italiani, la violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale.
Sono gli Ordini quindi che emanano i provvedimenti in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo.
Dove trovo sul sito tutte le informazioni relative all’argomento dell’ECM?
https://www.ordinepsicologitoscana.it/cerca-come-fare-per/ecm
https://www.ordinepsicologitoscana.it/come-fare-per/ECM-Visualizzare-ed-aggiornare-i-propri-crediti-ECM.php
https://www.ordinepsicologitoscana.it/come-fare-per/ECM-Obbligo-della-formazione-continua-per-i-professionisti.php
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